OVERBOOKING
n. 295/1991 Vi dà diritto ad un risarcimento di 150 ECU/ Lit. 295.000 ca. per voli sino a 3.500 Km e di 300 ECU / Lit.590.000 ca. per voli oltre 3.500 km.
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Segnalo un bellissimo articolo dell'avv. Carmelo Calì - responsabile trasporti Confconsumatori e rappresentante CNCU "Comitato tutela diritti del passeggero" presso l'Enac in merito al
BIGLIETTO ELETTRONICO!
Basti pensare a cosa accadeva in caso di smarrimento del biglietto. Il passeggero doveva presentare regolare denuncia di smarrimento alle competenti autorità. Dopodichè, per avere rimborsata la somma impiegata per l’acquisto, doveva fare formale richiesta alla compagnia aerea allegando la denuncia. A questo punto, il vettore aveva sei mesi di tempo, quando rispettava questo termine, per completare l’istruttoria e rimborsare l’importo. E, paradosso dei paradossi, il cittadino, nell’immediatezza, se voleva partire doveva intanto acquistare un altro biglietto, arrivando a spendere, in alcuni casi, anche una somma superiore a quella dell’originario titolo. Differenza, questa, che nessuno gli rimborsava.
Adesso, tutto ciò non sarà necessario, basterà presentarsi all’accettazione con un documento di identità e indicare il codice di emissione o di prenotazione del biglietto. Al momento dell’emissione del biglietto elettronico, il passeggero riceverà uno stampato attestante l’acquisto, con tutte le indicazioni del volo, che potrà fotocopiare e conservare per il caso di smarrimento. Inoltre, potrà richiedere di avere inviato al proprio indirizzo di posta elettronica o di un proprio familiare il documento attestante l’acquisto del biglietto elettronico; pertanto, da casa sua o da qualunque altro posto, potrà stamparsi tutte le copie che vorrà, in qualsiasi momento e senza avere la preoccupazione della dimenticanza o dello smarrimento. In ogni caso tale stampato vale esclusivamente come promemoria per il ceck-in, e non costituisce titolo di viaggio.
E’ finita l’epoca del consumatore vittima dello smarrimento del biglietto e della burocrazia del rimborso.
lettera raccomandata alla compagnia aerea corredata di tutto ciò che possa dimostrare
Con lo sviluppo della rete internet,si sono sviluppati una lunga serie di siti web che permettono di prenotare ed aquistare il biglietto aereo direttamente on-line.
eDreams è l'agenzia di viaggi online leader in Sud Europa. La sede centrale è a Barcellona, in Spagna, e ha anche uffici a Milano. La sua attività è basata sull'offerta della migliore selezione di voli, hotel e pacchetti turistici con l'utilizzo di innovative tecnologie per la ricerca, la formazione dei pacchetti e la prenotazione attraverso i suoi siti Internet (in italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese e tedesco). Ai clienti tutti questi servizi sono offerti in modalità semplici e comode attraverso le più attuali tecnologie per la ricerca e la prenotazione online. L'offerta include compagnie aeree tradizionali e low cost, con i migliori prezzi sul mercato.
Quando si sceglie un volo bisogna esaminare diversi fattori, che poi si riveleranno fondamentali in seguito.
Volo in ritardo, dal rimborso all’assistenza tutti i diritti
A dettar legge in materia dei diritti dei consumatori è una direttiva comunitaria entrata in vigore nel febbraio 2005, la "Carta dei diritti dei passeggeri" che deve essere rispettata obbligatoriamente da tutte le compagnie. A vigilare sull'applicazione della direttiva è l'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che svolge anche il ruolo di autorità di coordinamento tra i vari soggetti del settore. Si tratta, però, di un organismo al quale ci si può rivolgere solo in seconda battuta, solo dopo, cioè, aver presentato il reclamo o la richiesta di rimborso alla compagnia aerea se si è acquistato il biglietto direttamente, oppure al tour operator o all'agenzia che lo ha venduto. Partenza in ritardo? Assistenza o rimborso del biglietto - La Carta stabilisce, dunque, una serie di regole precise a tutela dei viaggiatori e i rimborso previsti se qualcosa non funziona.
Nel caso specifico del ritardo nella partenza sono stabilite due diverse modalità di intervento a seconda dello slittamento dell'orario di partenza rispetto a quello originariamente previsto. In particolare, quando il volo viene ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto - di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km, di tre o più ore per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km, o di quattro o più ore negli altri casi - scatta l'obbligo per la compagnia di fornire pasti e assistenza in aeroporto, oltre che la possibilità di fare due telefonate gratis (o inviare fax o mail).
Se, invece, il ritardo è di almeno cinque ore, chi non intende più viaggiare alle nuove condizioni, ha diritto al rimborso del biglietto allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la parte o le parti di viaggio non effettuate e per la parte o le parti di viaggio già effettuate, se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero. Se, poi, il ritardo rende del tutto impossibile completare un viaggio a causa della perdita di una coincidenza, oltre al rimborso del biglietto, si ha anche diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.
Pagamento in sette giorni - In pratica, se l'attesa in aeroporto diventa eccessiva e si decide di rinunciare al volo, o si è costretti a farlo perché si sono perse le coincidenze con altri voli, o se per qualunque altro motivo non si voglia più viaggiare, c'è il diritto al rimborso del costo del biglietto. Per questo è necessario richiedere l'attestazione del ritardo compilando il modulo che è possibile richiedere in aeroporto, che serve per attestare l'effettivo ritardo. Questa attestazione andrà poi presentata all'agenzia che ha venduto il biglietto o inviata alla compagnia alla quale si chiede il rimborso. Per questo è necessario seguire le procedure indicate sul sito dell'Enac o rivolgersi agli indirizzi indicati altrimenti. E' sempre necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno per poter verificare il rispetto dei tempi. La richiesta va presentata entro sette giorni.
Contanti o servizi a scelta - Il rimborso peraltro - stabilisce ancora la Carta a - è pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, oppure, ma solo se si è d'accordo, con buoni di viaggio e/o altri servizi. In pratica, una compagnia poco adeguata e non in grado di garantire i voli nei termini previsti, non se la può cavare offrendo al posto del rimborso un buono viaggio o un altro biglietto, a meno che non si accetti, per scritto, questa soluzione alternativa.
Se il rimborso non arriva - Fin qui le regole europee, ma cosa fare se il rimborso non arriva? In questo caso, ma solo in questo caso, è possibile rivolgersi all'Enac, che interverrà nei confronti della compagnia. Ad ogni modo, anche se la richiesta va indirizzata in prima istanza alla compagnia aerea con la quale si è stipulato il contratto di trasporto o al tour operator, in caso di viaggi tutto-compreso, è possibile inviare una copia per conoscenza, a mezzo posta o e-mail, alle Direzioni Aeroportuali dell'Enac presso le quali si è verificato il disservizio. Se qualcosa non funziona ci si potrà poi rivolgere alle stesse Direzioni Aeroportuali nel caso in cui non siano state fornite risposte adeguate ai reclami presentati. L'Enac mette anche a disposizione un numero verde 800.898.121 - attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì - per avere indicazioni o inviare segnalazioni, che possono essere anche inviate on line. L'Enac può imporre sanzioni fino a 50.000 alle compagnie che non rispettano la Carta dei diritti.
Le cause per danni - L'eventuale rimborso del biglietto, comunque, non limita le altre possibilità di richiedere un risarcimento per danni. In questo caso, però, occorre valutare bene i costi di una eventuale causa. Infatti, anche se è possibile rivolgersi direttamente al giudice di pace, questo è un diritto che si ha sempre per le richieste di importo contenuto entro i 516 euro, mentre per cause di importo superiore, e comunque entro i 2.582,28 euro, il giudice può obbligare ad avere l'assistenza di un avvocato. Se si decide per questa via, sarà bene comunque richiedere all'avvocato un preventivo dettagliato per la sua parcella e per tutti gli altri costi amministrativi da sostenere o comunque da anticipare.
(non riporto l'articolo in forma integrale per ragioni di spazio; visibile per la prima parte all'indirizzo:http://economia.repubblica.it/articolo/Volo_in_ritardo,_dal_rimborso_all_assistenza_tutti_i_diritti/163084/2